Cablaggi aziendali sicuri: Euroclassi, DoP, marcatura CE

I cablaggi sono alla base delle infrastrutture utilizzate ogni giorno da attività professionali, organizzazioni e privati per comunicare e non solo. Basta pensare alla connessione Internet aziendale o ai sistemi di videosorveglianza, entrambe tecnologie basate sul cablaggio strutturato in fibra ottica oppure in rame. Scegliere cavi resistenti, di buona qualità e soprattutto conformi agli standard di legge permette sia a imprese che a privati di mantenere in salute le infrastrutture e le persone che ogni giorno sono servite dalle stesse.

Aspetti come le caratteristiche tecniche dei cavi e la conformità delle conseguenti procedure di progettazione, installazione e certificazione sono regolate da leggi europee e italiane, in vigore già da alcuni anni (le più recenti risagono al 2013 e al 2017). Nonostante dunque si tratti di normative applicate da diverso tempo non è così raro riscontrare confusione sull’argomento, soprattutto in relazione alla selezione della tipologia di cavo più adatto agli ambienti.

Approfondiamo insieme tutto quel che c’è da sapere sulla direttiva CPR (Prodotti da Costruzione) per i cablaggi, vedendo in dettaglio euroclassi e norme armonizzate, oltre al funzionamento della marcatura CE per questo settore.

Che cos’è la direttiva CPR? A cosa serve e dove si applica?

Ciò che a livello giuridico regola le norme in merito ai cablaggi e ai materiali da costruzione in generale è la direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione. Si tratta di norme armonizzate valide per tutti i paesi parte dell’Unione Europea che hanno lo scopo di tutelare i cittadini UE dai possibili rischi di infrastrutture non sicure.

Più nel dettaglio, la normativa CPR è il regolamento europeo (n.305/2011) che chiarisce quali sono i requisiti e le caratteristiche armonizzate che materiali da costruzione come cavi per le telecomunicazioni o per la trasmissione di energia devono rispettare.

Tali requisiti di sicurezza si applicano ai materiali a seconda degli ambienti e degli usi predisposti, distinguendo ad esempio gli impieghi a basso rischio da quelli ad alto rischio. La normativa CPR definisce dettagliatamente i criteri che dovranno essere adottati da tutti gli attori coinvolti in un progetto: costruttore, progettista, direttori dei lavori, installatori e collaudatori, così come utilizzatori e pubblica amministrazione.

L’obiettivo principale è quello di tutelare territorio, cittadini e infrastrutture dal momento che materiali non a norma potrebbero avere una reazione inaspettata in caso di incidenti. Per questo all’interno della norma sono presentati e analizzati i rischi nell’eventualità di incendio per una grandissima varietà di impieghi, dal semplice edificio, bar o ristorante fino a strutture sanitarie e aeroporti.

Particolare attenzione è data ai possibili casi di incendio in cui i cavi possono essere coinvolti: un cavo che si trova esposto al fuoco può infatti emettere fumi, può creare gocce incandescenti, così come produrre dei gas corrosivi. Gli strumenti di controllo per la sicurezza di materiali e infrastrutture che introduce la direttiva CPR sono principalmente due:

  • La marcatura CE sui prodotti da costruzione, vale a dire la presenza del simbolo grafico CE in grado di attestare la conformità del componente alle direttive della Comunità Europea;
  • L’individuazione di Euroclassi per distinguere cavi e materiali per le loro prestazioni in caso di incendio e il rischio a cui una determinata tipologia di luogo e una determinata infrastruttura possono essere soggetti.

Tanto la marcatura CE che le Euroclassi sono alleati fondamentali di progettisti e costruttori che mirano a selezionare per il proprio cliente materiale a norma di legge, affidabile e duraturo nel tempo.

La marcatura CE sui prodotti da costruzione e cablaggi

Il primario requisito per un cablaggio per essere a norma è presenza del simbolo CE sullo stesso, accompagnato da una sequenza di dettagli identificativi. La marcatura, necessaria anche secondo gli stessi standard vigenti sul territorio italiano, deve essere visibile, leggibile e indelebile sul prodotto su cui è apposto ed è subito seguita dalla stampa di informazioni come l’anno in cui la marcatura è stata apposta, i riferimenti del costruttore, quelli dell’ente certificatore via codice univoco, la classe di prestazione dichiarata, il numero di DoP (Dichiarazione di Prestazione).

Saper leggere tutti i dettagli riportati sulla marcatura è fondamentale per avere una panoramica completa delle possibilità di uso e delle informazioni utili sul prodotto che si sta andando a installare. Approfondisci l’argomento con la nostra guida alla marcatura CE per cablaggi.

Che cosa sono le Euroclassi per i cavi e materiali da costruzione?

Scendendo più nel dettaglio, quando si parla di Euroclassi si intende un sistema di classificazione valido a livello europeo che permette di distinguere le tipologie di cavi secondo la loro prestazione rispetto a:

  1. Come il cavo è in grado di contribuire propagazione di un incendio;
  2. Come il cavo produca o propaghi fumi;
  3. Se e in che termini vi sia gocciolamento di particelle incandescenti;
  4. Quale sia la classe di corrosività o acidità dei gas che sono prodotti.

Il testo principale di riferimento giuridico per la categorizzazione in Euroclassi è la decisione della Commissione Europea 2011/284/UE. Ogni azienda che intende rinnovare le proprie infrastrutture di telecomunicazione deve dunque fare riferimento alle varie tipologie di classi disponibili. Per rendere più semplice capire quale cavo si adatta meglio agli usi prefissati, abbiamo creato una tabella riassuntiva scaricabile delle Euroclassi:

Che cos’è la Dichiarazione di Prestazione per cavi?

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) è uno dei componenti più rilevanti della direttiva CPR, dal momento che consiste nello strumento con cui un fabbricante fornisce tutte le informazioni essenziali sull’articolo che propone al mercato, fondamentali poi tanto in fase di selezione del materiale che in fase progettuale. La DoP, obbligatoria per tutti i prodotti messi in vendita, viene stilata dallo stesso costruttore dopo la certifica di conformità agli standardda parte di un ente autorizzato.

attraverso apposita documentazione, reperibile spesso anche online, e tramite un codice identificativo univoco presente anche sulla marcatura CE. Con questo strumento è dunque possibile garantire la trasparenza dei processi di produzione e di quanto arriva sul mercato e al cliente. In questo senso, la DoP è uno strumento di tutela anche dello stesso fabbricante: una volta fornita la DoP all’acquirente sarà questo il responsabile dell’utilizzo, più o meno conforme, che ne viene fatto.

Quali sono le sanzioni previste? I dettagli dal D.lgs 106 2017

Come anticipato in precedenza, il regolamento UE n.305/2011 non è l’unica legge che si applica in materia sul territorio italiano, anche il d.lgs 106 2017 fornisce istruzioni per la sicurezza oltre a chiarire responsabilità penali e sanzioni per chi trasgredisce. Il decreto legislativo, che abroga e sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, porta infatti alcuni adeguamenti a livello nazionale rispetto la marcatura CE dei prodotti da costruzione, chiarendo tutti gli aspetti di dettaglio che il regolamento UE rimanda alla decisione dei singoli stati e le sanzioni a cui sottoporre i trasgressori. La norma specifica anche tutti gli aspetti in materia di organismi di valutazione e strumenti di controllo del mercato che giocano un ruolo importante per la garanzia della sicurezza a livello nazionale.

Gli articoli del D.lgs più importanti per le aziende sono il numero 19 e 20 che definiscono i provvedimenti amministrativi e penali in caso di violazioni:

  • È sottoposto a sanzioni amministrative da 2.000 a 12.000 euro il progettista dell’opera che prescrive l’utilizzo di prodotti non conformi alla marcatura CE e alle rispettive classi di sicurezza. Se i prodotti prescritti vengono destinati ad uso antincendio o strutturale, avremo inoltre sanzioni di tipo penale oltre a quelle amministrative, con l’arresto fino a 3 mesi e relativa ammenda da 5.000 a 25.000 euro (Art. 19);
  • Sono sottoposti a sanzioni amministrative che vanno da 4.000 a 24.000 euro i costruttori, direttori dei lavori, direttori dell’esecuzione o collaudatori che utilizzino prodotti non conformi agli obblighi di marcatura CE e alla dichiarazione di prestazione secondo il CPR. Anche in questo caso, se i prodotti sono disposti ad uso antincendio o strutturale, le sanzioni saranno penali con l’arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro (Art. 20);
  • Sono previste sanzioni amministrative e/o penali anche per fabbricanti di materiali, macchinari o componenti, distributori e organismi di certificazione che non rispettino quanto definito nel regolamento UE n.305/2011 e nello stesso D.lgs 106 2017.
  • Brexit e marchio CE: attenzione alla nuova marcatura UKCA!

    È bene ricordare che essendo il CPR una direttiva europea si applica solo nei paesi dell’Unione o in quelli con mutui accordi di riconoscimento come la Turchia. Con la recente uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, inoltre, la marcatura CE non è più automaticamente predisposta e valida per prodotti e macchinari originari di tale paese.

    A partire da gennaio 2021, in Inghilterra, Scozia e Galles sarà invece presente la corrispondente marcatura UKCA (UK Conformity Assessed). Va sottolineato che un prodotto con la sola marcatura UKCA non è considerato conforme CE e non potrà essere così immesso direttamente sul mercato europeo ma necessiterà di verifica e marcatura CE per essere pienamente a norma.

    Per l’importazione dei materiali dal Nord Irlanda, area esterna al Regno Unito e ancora inclusa nell’UE, è presente la marcatura CE affiancata in genere anche dal marchio UK(NI) se il prodotto è stato certificato anche da un organismo britannico.

    Cablaggi a norma: quali sono gli aspetti da considerare?

    Concludendo, sulla base dei contenuti delle norme di riferimento, possiamo affermare che sono principalmente tre i requisiti per infrastrutture e cablaggi sicuri:

    • La presenza di marcatura CE presente sui materiali impiegati, che ne garantisce l’adeguatezza ai criteri europei;
    • La giusta classificazione in Euroclassi dei cavi, rispetto la loro reazione e resistenza al fuoco;
    • La presenza di predisposizione di dichiarazione di prestazione (DoP), che accompagna la marcatura CE e che segnala tutte le caratteristiche proprie del cablaggio e necessarie per l’utilizzo del prodotto.

    Il rispetto di questi tre requisiti permetterà sia a chi si occupa di progettare e installare i cablaggi che all’utente finale di non incorrere in sanzioni né in incidenti causati dall’uso di materiali inadeguati.

    Più in generale, sarà poi importante che l’intero progetto del cablaggio strutturato sia organizzato con attenzione, avendo cura di valutare tutti i possibili scenari tipo in cui l’infrastruttura potrebbe essere soggetta e prevenire situazioni a rischio fornendo al cliente tutti gli strumenti per una corretta gestione e una manutenzione costante.

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